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Sez. L, Sentenza n. 13328 del 10/12/1991 (Rv. 474989 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio - Liquidazione in relazione ad un primo rapporto e successiva liquidazione in relazione ad un secondo rapporto - Illegittimità - Infrazionabilità di detta indennità - Conseguenze sui rapporti svoltisi presso un ente locale in epoca anteriore e successiva alla legge n. 152 del 1968 pur con soluzioni di continuità.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474989-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie

In tema d'indennità premio di servizio a carico dell'I.N.A.D.E.L., la disposizione dell'art. 10 del r.d.l. 2 novembre 1933 n. 2418 - secondo cui gli iscritti, che riprendono servizio dopo aver ottenuto la liquidazione dell'indennità premio, iniziano un nuovo periodo d'iscrizione all'Istituto e possono ottenere la liquidazione di un' altra indennità limitatamente al periodo della nuova iscrizione e sempre che questo non sia inferiore a sei anni completi - è stata abrogata, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 marzo 1968 n. 152 (nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), per incompatibilità con la normativa dettata da tale legge e, in particolare, con il principio (desumibile dagli artt. 4 e 12) della infrazionabilità dell'indennità premio di servizio e della sua piena proporzionabilità alla totalità degli anni di iscrizione (ed eccezionalmente anche di non iscrizione) con riferimento alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa. Pertanto, nel caso di successione, pur con soluzione di continuità, di due rapporti di lavoro presso un ente locale, svoltisi, rispettivamente, in epoca anteriore e successiva alla legge n. 152 del 1968, compete all'iscritto la liquidazione dell'indennità premio di servizio in relazione a tutta la sua attività lavorativa, previa restituzione (alla stregua di quanto previsto in materia pensionistica dall'art. 63 r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680) di quanto già percepito al medesimo titolo per il primo rapporto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 02/11/1933 num. 2418 art. 10, Legge 07/07/1934 num. 1088 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 63, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 12 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)