Sez. L, Sentenza n. 14632 del 28/12/1999 (Rv. 532564 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Liquidazione in relazione ad un primo rapporto e successiva liquidazione in relazione ad un secondo rapporto - Infrazionabilità di detta indennità - Fattispecie precedente all'istituzione, con legge regionale, dei ruoli nominativi delle singole aziende sanitarie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
In tema d'indennità premio di fine servizio a carico già dell'Inadel ed ora dell'Inpdap opera il principio (desumibile dalla legge 8 marzo 1968, n. 152) della infrazionalità del rapporto e dell'indennità medesima e quindi della sua piena proporzionalità alla totalità degli anni di iscrizione con riferimento alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa; pertanto, nel caso di successione di plurimi rapporti di lavoro con un'Azienda sanitaria locale e con un'azienda ospedaliera sussiste un unico rapporto nell'unico ruolo nominativo regionale, con la conseguenza che il dipendente che si sia dimesso dal primo rapporto per iniziare la seconda attività lavorativa non può domandare all'Inpdap l'indennità premio suddetta maturata fino al passaggio dall'uno all'altro rapporto (principio affermato con riferimento alla disciplina vigente prima della legge della Regione Toscana 11 luglio 1996 n.54, istitutiva di ruoli nominativi delle singole aziende sanitarie)
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 12 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 19, Legge Reg. Toscana 11/07/1996 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)