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Sez. 2, Sentenza n. 6660 del 17/01/1980 Ud. (dep. 24/05/1980) Rv. 145436 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145436-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - CONDIZIONI.*

La normativa di cui agli artt 163 e 164 cod pen non distingue tra pene pecuniarie e pene detentive. La logica interpretazione della norma di legge, in perfetta aderenza di testo letterale della medesima, non puo che portare alla esclusione del beneficio della sospensione condizionale sempre che tra la pena irrogata con la prima condanna, sospesa o non sospesa, e la seconda (per la quale il giudice ritenga di applicare il beneficio ricorrendone i limiti quantitativi indicati dall'art 164 citato) non siano inserite condanne intermedie.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)