Sez. 3, Sentenza n. 2604 del 11/01/1983 Ud. (dep. 24/03/1983) Rv. 158052 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONDANNE INTERMEDIE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CONDANNE INTERMEDIE - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non siano intervenute condanne intermedie, in quanto la loro presenza dimostrerebbe che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e renderebbe, quindi, impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura. (Conf mass n 148060; (Conf mass n 146946; (Conf mass n 145438; (Conf mass n 145436; (Conf mass n 144651; (Conf mass n 132539; (contra mass n 148777; (contra mass n 141760; (contra mass n 140057; (contra mass n 136743; (contra mass n 136391).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)