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Sez. L, Sentenza n. 2347 del 30/03/1983 (Rv. 427198 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - INDENNITÀ FISSA DI FINE RAPPORTO - DIRITTO DEL GIORNALISTA DIMISSIONARIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPRESA DATRICE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427198-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - INDENNITÀ FISSA DI FINE RAPPORTO - DIRITTO DEL GIORNALISTA DIMISSIONARIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL'IMPRESA DATRICE DI LAVORO - NECESSITÀ.*

Alla stregua dell'art. 32 del contratto collettivo per il lavoro giornalistico del 1975 (che, in quanto più favorevole al lavoratore, deve considerarsi abrogativo del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), il diritto del giornalista dimissionario alla corresponsione della cosiddetta indennità fissa di fine rapporto presuppone che il recesso del medesimo sia stato determinato da fatto imputabile al datore di lavoro o dal sopravvenire di una situazione di obiettiva incompatibilità con la dignità professionale del giornalista e, pertanto, l'affermazione di tale diritto - che non spetta in caso di scioglimento consensuale del rapporto o di dimissioni spontanee - non può prescindere dalla valutazione del comportamento della impresa datrice di lavoro, al fine di stabilire se le dimissioni abbiano o meno trovato causa in esso. (V 2664/81, mass n 413442; (V 2885/79, mass nn 399213 399212).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)