Sez. L, Sentenza n. 2664 del 02/05/1981 (Rv. 413442 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - 'INDENNITA FISSÀ - NATURA - INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SPETTANZA AL GIORNALISTA DIMISSIONARIO SENZA PREAVVISO - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - 'INDENNITA FISSÀ - NATURA - INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - SPETTANZA AL GIORNALISTA DIMISSIONARIO SENZA PREAVVISO - CONDIZIONI.*
La 'indennita fissà all'atto della risoluzione del rapporto, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i giornalisti a partire da quello del 10 gennaio 1959, reso valido erga omnes con DPR 16 gennaio 1961 n 153, ha natura di indennita sostitutiva del preavviso, e spetta al giornalista dimissionario senza preavviso solo quando deduca e dimostri la ricorrenza di una giusta causa del recesso, preclusiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (V 2561/77, mass n 386275; (V 2691/75, mass n 376667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5, Contr. Coll. 01/01/1971 num. 27, Contr. Coll. 01/01/1971 num. 32, Contr. Coll. 01/01/1971 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)