Sez. 1, Sentenza n. 1088 del 26/11/1998 Ud. (dep. 26/01/1999) Rv. 212248 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Nozione - Possibilità di sussumere vizi della motivazione nel concetto di violazione di legge di cui all'art. 606, lett. c)- cod. proc. pen. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE
La specificità dell'art. 606, lett. e)- cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c)- dello stesso articolo. E ciò, sia perché la deducibilità per cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e)- ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 1 lett. E, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)