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Sez. 1, Sentenza n. 12388 del 19/09/2000 (Rv. 540258 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA | Assegno bancario in fotocopia - Prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540258-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ - PROVA SCRITTA

Ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente - per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art.642 cod.proc.civ. - la produzione di detto assegno in fotocopia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)