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Sez. L, Sentenza n. 3973 del 18/04/1998 (Rv. 514612 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Verbali redatti dall'ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi - Efficacia probatoria - Limiti.
Stato
decisa il 1998-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514612-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di omesso versamento di contributi, costituiscono prova idonea a legittimare il ricorso al procedimento ingiuntivo e fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, incombe all'opponente di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)