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Sez. L, Sentenza n. 2193 del 27/03/1986 (Rv. 445350 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO - DATORE DI LAVORO - MANDATARIO "EX LEGE" PER IL PAGAMENTO - IMPEDIMENTO DELLA ESECUZIONE DEL MANDATO PER FATTO DELL'INPS - DIRITTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445350-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTERVENTO - DATORE DI LAVORO - MANDATARIO "EX LEGE" PER IL PAGAMENTO - IMPEDIMENTO DELLA ESECUZIONE DEL MANDATO PER FATTO DELL'INPS - DIRITTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO - SUSSISTENZA.*

In ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagni, il datore di lavoro non è il soggetto passivo dell'Obbligo di corrispondere l'integrazione salariale, ma costituisce un mero mandatario ex lege per il pagamento del beneficio, contro rimborso da parte dell'INPS di quanto pagato ai lavoratori. Consegue che, quando l'esecuzione del mandato venga impedita per fatto dell'istituto che, negando l'integrazione salariale sebbene già concessa, diffidi il datore di lavoro dal dar corso ai relativi pagamenti, i lavoratori assicurati non possono che far valere il loro diritto nei confronti dell'INPS, quale amministratore della C.i.G.. (V 1282/85, mass n 439372; (V 2638/85, mass n 440435).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, Legge 20/05/1975 num. 164 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)