Sez. L, Sentenza n. 2638 del 20/04/1985 (Rv. 440435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - PRESTAZIONE A CARICO DELL'INPS - DATORE DI LAVORO - QUALITÀ DI ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA O MANDATARIO EX LEGE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ADEMPIMENTO O INADEMPIMENTO DEL MANDATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - INTEGRAZIONE SALARIALE - PRESTAZIONE A CARICO DELL'INPS - DATORE DI LAVORO - QUALITÀ DI ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA O MANDATARIO EX LEGE - CONSEGUENZE IN TEMA DI ADEMPIMENTO O INADEMPIMENTO DEL MANDATO.*
Una volta intervenuta l'autorizzazione, l'i.N.P.S. sul quale grava, in modo esclusivo, l'Obbligo dell'integrazione salariale, quale prestazione previdenziale dovuta per legge ai singoli lavoratori ammessi, coi quali stabilisce un rapporto diretto, si avvale, per la materiale erogazione, di un meccanismo analogo a quello previsto per gli assegni familiari, consistente nell'anticipazione, salvo conguaglio con le somme dovute a titolo contributivo, da parte del datore di lavoro, che assume la veste di adiectus solutionis causa o mandatario ex lege, con effetti che si esauriscono esclusivamente nei rapporti interni tra l'i.N.P.S. ed il datore di lavoro. Di conseguenza, come l'inadempimento di quest'ultimo al mandato espone direttamente l'istituto all'Azione dei lavoratori per le prestazioni della cassa, così l'adempimento dello stesso espone l'istituto al rimborso delle anticipazioni, che costituiscono sempre un debito della cassa e per il cui recupero, ove esse risultino ex post indebite, sarà sempre l'ente gestore della cassa abilitato ad agire verso i lavoratori, dato che il rinvio, contenuto nell'art. 12, secondo comma, del d.l.G.T. 9 novembre 1945 n. 788, alle norme vigenti per il conguaglio fra i contributi e le prestazioni corrisposte dal datore di lavoro è limitato al rimborso (ad opera della cassa) delle anticipazioni effettuate dal datore di lavoro e perciò non può estendersi a tutta la ulteriore disciplina del rapporto fra tale soggetto e l'i.N.P.S. stabilita in materia di assegni familiari dal d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797. (V 7611/83, mass n 432226; (V 5508/83, mass n 430443; (V 2938/83, mass n 427854; (V 2289/83, mass n 427746).*
Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 12, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 24, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 40, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 41, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)