Sez. 5, Sentenza n. 39317 del 18/09/2007 Ud. (dep. 24/10/2007) Rv. 238184 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, ex art. 2 della L. n. 82 del 1994, presentata alla camera di commercio, per l'iscrizione nel registro delle imprese - Falsa attestazione in ordine ai precedenti penali - Integrazione del reato di cui all'art. 483 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Integra il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la condotta di colui che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 L. n. 82 del 1994, presentata alla camera di commercio e preordinata ad ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, attesti falsamente che nei suoi confronti non siano state pronunciate sentenze di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenze di condanna contro la fede pubblica o il patrimonio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)