Sez. 5, Sentenza n. 7664 del 31/01/2007 Ud. (dep. 23/02/2007) Rv. 236542 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa attestazione al Conservatore del registro delle imprese in ordine al possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese - Integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. e non di quello di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen..
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
Non integra gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico commesso dal pubblico ufficiale indotto in errore dal privato, ma quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di colui che attesti falsamente al Conservatore del registro delle imprese il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese, considerato che il privato è autore mediato del delitto di falso di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen., a condizione che egli induca in errore il pubblico ufficiale, con la conseguenza che, ove l'attività del pubblico ufficiale non si limiti a recepire le dichiarazioni del privato ma sia preordinata accertarne la reale conformità ai dati richiesti dalla legge, come nella specie, in cui il controllo del Conservatore ha escluso l'evento della richiesta iscrizione, non sussiste il falso per induzione in errore, pur restando ferma la falsità dell'attestazione del privato ai fini dell'art. 483 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 483
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)