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Sez. 1, Sentenza n. 4320 del 13/01/1997 Ud. (dep. 10/05/1997) Rv. 207432 - 01

ARMI - IN GENERE | Parte di arma - Calcio del fucile - Costituisce parte di arma - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207432-01

ARMI - IN GENERE

Il calcio del fucile da caccia non è certamente un accessorio o un mero ornamento, ma è funzionale all'arma perché serve ad imbracciarla ed a prendere la mira per poter sparare: costituisce pertanto parte dell'arma nei sensi di cui alla vigente normativa in tema di reati concernenti le armi.

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)