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Sez. 1, Sentenza n. 31624 del 23/05/2014 Ud. (dep. 17/07/2014) Rv. 261466 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO | Parte di arma - Componente idoneo ad aumentarne la pericolosità - Configurabilità - Eventuale difficoltà tecnica dell'assemblaggio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261466-01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO

Costituisce parte di un'arma, la cui detenzione abusiva è punibile ex art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ogni componente - diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento - che ne aumenta la pericolosità, conferendole maggiore potenza, precisione di tiro e rapidità di esplosione, senza che, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, assuma alcun rilievo l'eventuale difficoltà tecnica dell'assemblaggio dei pezzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto parte di un'arma la culatta, che costituisce gruppo di alloggiamento dell'otturatore e del meccanismo di percussione vincolato alla canna di presa del gas).

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)