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Sez. 1, Sentenza n. 1619 del 11/03/1980 (Rv. 405205 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - CESSAZIONE IN PRIMO GRADO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DI UNA PARTE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA - OMISSIONE - UDIENZA DI RIASSUNZIONE - FISSAZIONE - RICHIESTA DELLA CONTROPARTE - OMISSIONE - MANCATO APPELLO DELLA MEDESIMA CONTROPARTE RIMASTA SOCCOMBENTE PER FAR DICHIARARE LA INTERVENUTA INTERRUZIONE ED OTTENERE LA RIASSUNZIONE - DEDUZIONE CON APPOSITO GRAVAME DELLA PARTE DIVENUTA CAPACE E RIMASTA SOCCOMBENTE DELLA MANCATA INTERRUZIONE ED ECCEZIONE DI ESTINZIONE PER OMESSA TEMPESTIVA RIASSUNZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - DECLARATORIA DELLA INTERRUZIONE, DELLA NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO E DELL'INTERVENUTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405205-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - CESSAZIONE IN PRIMO GRADO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DI UNA PARTE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA - OMISSIONE - UDIENZA DI RIASSUNZIONE - FISSAZIONE - RICHIESTA DELLA CONTROPARTE - OMISSIONE - MANCATO APPELLO DELLA MEDESIMA CONTROPARTE RIMASTA SOCCOMBENTE PER FAR DICHIARARE LA INTERVENUTA INTERRUZIONE ED OTTENERE LA RIASSUNZIONE - DEDUZIONE CON APPOSITO GRAVAME DELLA PARTE DIVENUTA CAPACE E RIMASTA SOCCOMBENTE DELLA MANCATA INTERRUZIONE ED ECCEZIONE DI ESTINZIONE PER OMESSA TEMPESTIVA RIASSUNZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - DECLARATORIA DELLA INTERRUZIONE, DELLA NULLITA DEGLI ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO E DELL'INTERVENUTA ESTINZIONE DEL PROCESSO - NECESSITA.*

Nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado ometta di dichiarare l'interruzione del processo a seguito della comunicazione della cessazione della rappresentanza legale di una parte e la controparte non richieda al giudice istruttore - o al Presidente del tribunale, dopo il passaggio della causa in decisione - la fissazione della udienza di riassunzione anche se sia mancata l'interruzione del processo, nonche, dopo la pubblicazione della sentenza, essendo risultata vittoriosa, non proponga appello per far dichiarare la avvenuta interruzione del processo ed ottenerne la tempestiva riassunzione; il giudice di appello, dinanzi al quale la parte divenuta capace e rimasta soccombente deduca con apposito gravame la mancata interruzione del processo e ne eccepisca l'Estinzione per la omessa riassunzione nei termini di legge, non puo rimettere la causa al primo giudice, in quanto la nullita della sentenza non rientra nelle ipotesi tassative ex art 354 cod proc civ bensi si e convertita in motivo di gravame, ma deve dichiarare l'avvenuta interruzione del processo dal momento della dichiarazione dello evento interruttivo resa dal procuratore della parte, la nullita di tutta l'attivita processuale successiva, ivi compresa la sentenza di primo grado, e l'intervenuta Estinzione del processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 304, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)