Sez. 2, Sentenza n. 1683 del 07/03/1983 (Rv. 426539 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO AUTOMATICO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO AUTOMATICO.*
L'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ. è una conseguenza automatica della dichiarazione che il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo faccia in udienza, come previsto da detta norma, senza necessità che il giudice dichiari interrotto il processo. (V 1619/80, mass n 405205; (V 998/77, mass n 384623).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)