Sez. 1, Sentenza n. 3541 del 28/10/1969 (Rv. 343713 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE ACCOLLATASI CON IL CONCORDATO - PAGAMENTO DEL DEBITO PROPRIO - SURROGAZIONE LEGALE NEL DEBITO- ESCLUSIONE - CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA - PRESTAZIONE DEL CONSUMO - OBBLIGO DEL CREDITORE SODDISFATTO.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE ACCOLLATASI CON IL CONCORDATO - PAGAMENTO DEL DEBITO PROPRIO - SURROGAZIONE LEGALE NEL DEBITO- ESCLUSIONE - CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA - PRESTAZIONE DEL CONSUMO - OBBLIGO DEL CREDITORE SODDISFATTO.*
L'assuntore solvente, cui siano state cedute, con la sentenza di omologazione del concordato fallimentare, tutte le attivita del fallimento, pagando il debito accollatosi con il concordato, estingue un debito proprio e non ha diritto a surrogarsi, a norma dell'art 1203, n 3, cod civ nella situazione giuridica del creditore soddisfatto. Pertanto, quest'ultimo e tenuto a prestare il consenso per la cancellazione dell'ipoteca iscritta, a garanzia degli obblighi del fallito, sui beni del datore di essa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Cod. Civ. art. 2882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)