Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 26/08/1971 (Rv. 353662 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - FIDEIUSSIONE - ASSUNTORE - DIFFERENZA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - FIDEIUSSIONE - ASSUNTORE - DIFFERENZA.*
La differenza tra la figura dell'assuntore del concordato fallimentare e quella del fideiussore consiste, dal lato attivo, nell'acquisizione immediata, in virtu della sentenza di omologazione, delle attivita fallimentari da parte dell'assuntore e, dal lato passivo, nell'accollo, con o senza liberazione immediata del debitore, delle obbligazioni nascenti dal concordato, da parte dello stesso assuntore il quale adempiendo le obbligazioni assunte, paga un debito proprio, mentre il debitore paga un debito altrui. (V 3541'69, mass n 343713' 1975'69, mass n 341163 e 341164' 1535-66, mass n 323055' 1219'63' 3186'55).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. , Legge 16/03/1942 num. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)