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Sez. 1, Sentenza n. 4916 del 04/10/1984 (Rv. 436801 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - DEPOSITO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE - DIVIETO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436801-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - DEPOSITO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE - DIVIETO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*

Il principio inderogabile enunciato dall'art. 2483 cod. civ. - per il quale in nessun caso la società a responsabilità limitata può acquistare o ricevere in pegno le proprie quote - posto a tutela degli interessi dei creditori, dei soci e della società, comporta l'Invalidità di ogni operazione che, comunque eseguita, tenda a conseguire risultati analoghi. Pertanto, in caso di cessione di quote di una società a responsabilità limitata, la stessa società non può validamente accollarsi il pagamento dovuto da chi ha acquistato tali quote. (V 4540/81, mass n 415254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)