Sez. L, Sentenza n. 15778 del 16/07/2007 (Rv. 598727 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale ex lege n. 742 del 1969 - Procedimenti soggetti al rito del lavoro di cui all'art. 35 della legge n. 689 del 1981 - Inapplicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dall'art. 3 della legge n. 74 del 1969 non trova applicazione alle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione con la quale un istituto di previdenza faccia richiesta di versamento di contributi, cui è applicabile il rito speciale del lavoro si sensi dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 442, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)