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Sez. 6, Sentenza n. 34402 del 17/05/2007 Ud. (dep. 11/09/2007) Rv. 238109 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Reati concernenti le sostanze stupefacenti - Circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Applicabilità limitata ai contributi collaborativi resi nella fase delle indagini preliminari - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238109-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di reati concernenti le sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante della collaborazione con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria può trovare applicazione anche in riguardo a contributi collaborativi successivi alle indagini preliminari e relativi alla fase della formazione della prova, sempre che idonei ad interrompere il protrarsi del reato o a far scoprire l'identità dei complici.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis n. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)