Sez. 6, Sentenza n. 6213 del 04/05/1998 Ud. (dep. 26/05/1998) Rv. 210900 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE | Attenuante del ravvedimento operoso - Intervento del comportamento integrante gli estremi prima del giudizio - Necessità.
STUPEFACENTI - DETENZIONE
L'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 rientra fra le circostanze relative al ravvedimento operoso del reo e pertanto partecipa della disciplina comune dettata dall'art. 62, n. 6 c.p., il quale esprime un principio generale quanto al termine utile perché la collaborazione prestata sia rilevante ai fini della diminuzione della pena. Pertanto, se il ravvedimento in parola può verificarsi anche a distanza temporale molto lontana dal reato, è necessario, affinché abbia effetto ai fini della diminuzione della pena, che esso intervenga anteriormente al processo (Nella specie, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito, che avevano negato la rilevanza del ravvedimento intervenuto durante il giudizio di appello).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)