Sez. 2, Sentenza n. 535 del 07/03/1967 (Rv. 326488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - FEDELTA, DIVIETO DI CONCORRENZA - INOSSERVANZA - CONDIZIONI - PREORDINAZIONE DELL'ATTIVITA IN CONCORRENZA - RICHIESTA ALLA PA DELLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI TRASPORTI IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - FEDELTA, DIVIETO DI CONCORRENZA - INOSSERVANZA - CONDIZIONI - PREORDINAZIONE DELL'ATTIVITA IN CONCORRENZA - RICHIESTA ALLA PA DELLA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI TRASPORTI IN SOSTITUZIONE DEL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*
La violazione, da parte del lavoratore, del dovere di fedelta - consistente nell'Obbligo di tenere un leale comportamento verso il datore di lavoro, di tutelarne in ogni modo gli interessi e di tralasciare tutto cio che possa nuocergli - sussiste non solo quando il dipendente abbia proceduto alla trattazione, in concreto, di affari in concorrenza, ma anche se egli abbia preordinato la propria concorrenza al datore di lavoro, compiendo Atti idonei e non equivoci per la formazione di un'azienda avente lo scopo di esercitare la medesima attivita economica del datore di lavoro. (nella specie, il dipendente di un'azienda di trasporti in concessione aveva iniziato le pratiche presso la P. a. Concedente per ottenere al proprio nome la concessione amministrativa in sostituzione della ditta datrice di lavoro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)