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Sez. L, Sentenza n. 495 del 20/01/1987 (Rv. 450224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - SEMPLICE PREORDINAZIONE DELLA CONCORRENZA AL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - DIVIETO DI CONCORRENZA - IN GENERE - SEMPLICE PREORDINAZIONE DELLA CONCORRENZA AL DATORE DI LAVORO - SUFFICIENZA.*

La violazione, da parte del lavoratore, del dovere di fedeltà - consistente nell'Obbligo di tenere un leale comportamento verso il datore di lavoro, di tutelarne in ogni modo gli interessi e di tralasciare tutto ciò che possa nuocergli - sussiste non solo quando il dipendente abbia proceduto alla trattazione, in concreto, di affari in concorrenza al datore di lavoro, compiendo Atti idonei e non equivoci per la formazione di un'azienda avente lo scopo di esercitare la medesima attività economica del datore di lavoro. (nella specie, i dipendenti avevano costituito una cooperativa per soppiantare la società datrice di lavoro nell'appalto di trasporti). (V 4622/81, mass n 415333; (V 844/77, mass n 384453; (Conf 535/67, mass n 326488).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)