Sez. 1, Sentenza n. 8967 del 24/01/2008 Cc. (dep. 28/02/2008) Rv. 239177 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Divieto applicato dal Questore ai sensi dell'art.4 comma quarto L. n. 1423 del 1956 - Opposizione - Procedimento - Competenza - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, la disposizione di cui all'art.4, comma quarto, L. n. 1423 del 1956 (come mod. dall'art. 15, comma primo lett. a), L. n. 128 del 2001) per la quale il divieto del Questore - di cui al medesimo comma - รจ opponibile davanti al "giudice monocratico", va interpretata nel senso che la competenza a provvedere sull'opposizione spetta al giudice della sezione incaricata della trattazione delle misure di prevenzione, assegnatario degli affari da trattare in composizione monocratica. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dalla sezione delle misure di prevenzione del Tribunale sul presupposto che al proprio interno non era previsto alcun giudice monocratico).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 15 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)