Sez. F, Sentenza n. 38514 del 01/09/2009 Ud. (dep. 01/10/2009) Rv. 245301 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Divieto applicato dal Questore ai sensi dell'art. 4, comma quarto, della L. n. 1423/1956 - Apparato di comunicazione radiotrasmittente - Nozione - Telefono cellulare - Sussumibilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione nei confronti di persone socialmente pericolose, deve ritenersi che il telefono cellulare rientri nella nozione di "apparato di comunicazione radiotrasmittente", il cui possesso o utilizzo può essere inibito dal Questore alle persone condannate con sentenza definitiva per delitti non colposi, a norma dell'art. 4, comma quarto, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 15, comma primo, lett. a), della L. 26 marzo 2001, n. 128.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 15 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)