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Sez. L, Sentenza n. 5436 del 07/12/1989 (Rv. 464516 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - PERSONALE SANITARIO - ART. 7 DELL'ACCORDO NAZIONALE RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 13 AGOSTO 1981 - NUMERO MASSIMO DI SETTE - GRADUALE RIENTRO DEI MEDICI CON ECCEDENZE - DISCIPLINA EX PROTOCOLLO INTEGRATIVO DEL PREDETTO ACCORDO - DIRITTO DEL MEDICO A RICEVERE, IN RELAZIONE AGLI ASSISTITI OLTRE IL MASSIMALE, L'INDENNITÀ DI CONCORSO NELLE SPESE PER LA PRODUZIONE DEL REDDITO E QUELLA DI COPERTURA DEL RISCHIO E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464516-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - PERSONALE SANITARIO - ART. 7 DELL'ACCORDO NAZIONALE RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 13 AGOSTO 1981 - NUMERO MASSIMO DI SETTE - GRADUALE RIENTRO DEI MEDICI CON ECCEDENZE - DISCIPLINA EX PROTOCOLLO INTEGRATIVO DEL PREDETTO ACCORDO - DIRITTO DEL MEDICO A RICEVERE, IN RELAZIONE AGLI ASSISTITI OLTRE IL MASSIMALE, L'INDENNITÀ DI CONCORSO NELLE SPESE PER LA PRODUZIONE DEL REDDITO E QUELLA DI COPERTURA DEL RISCHIO E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al personale sanitario a rapporto convenzionale (per il quale l'art. 7 dell'accordo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 13 agosto 1981 fissa il numero massimo di scelte come medico di fiducia per ciascun medico iscritto negli elenchi della medicina generale), la disposizione del protocollo integrativo dell'accordo predetto, relativa alla previsione del graduale rientro dei medici nel limite massimo di millecinquecento assistibili, non esclude che, anche per il tempo in cui sono transitoriamente consentite eccedenze rispetto a tale massimale, operi la disposizione secondo cui "nulla è dovuto per gli assistiti oltre il massimale o la quota individuale", con la conseguente insussistenza del diritto del medico a percepire, in relazione a tali assistiti, l'indennità di concorso nelle spese per la produzione del reddito e quella di copertura del rischio e di avviamento professionale. (Conf 1756/88, mass n 457748).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/08/1981 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)