Sez. L, Sentenza n. 1756 del 19/02/1988 (Rv. 457748 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO-CHIRURGO - IN GENERE - PERSONALE SANITARIO A RAPPORTO CONVENZIONALE - NUMERO MASSIMO DI SCELTE EX ART. 7 DELL'ACCORDO NAZIONALE RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 13 AGOSTO 1981 - INDENNITÀ DI CONCORSO NELLE SPESE PER LA PRODUZIONE DEL REDDITO E DI COPERTURA DEL RISCHIO E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE - SPETTANZA PER GLI ASSISTIBILI OLTRE IL MASSIMALE - ESCLUSIONE - DEROGA PER EFFETTO DELLA DISCIPLINA CIRCA IL GRADUALE RIENTRO DEI MEDICI NEL LIMITE DEL MASSIMALE FINO ALLA NORMALIZZAZIONE PER LA DATA DELL'1 OTTOBRE 1983 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO-CHIRURGO - IN GENERE - PERSONALE SANITARIO A RAPPORTO CONVENZIONALE - NUMERO MASSIMO DI SCELTE EX ART. 7 DELL'ACCORDO NAZIONALE RESO ESECUTIVO CON D.P.R. 13 AGOSTO 1981 - INDENNITÀ DI CONCORSO NELLE SPESE PER LA PRODUZIONE DEL REDDITO E DI COPERTURA DEL RISCHIO E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE - SPETTANZA PER GLI ASSISTIBILI OLTRE IL MASSIMALE - ESCLUSIONE - DEROGA PER EFFETTO DELLA DISCIPLINA CIRCA IL GRADUALE RIENTRO DEI MEDICI NEL LIMITE DEL MASSIMALE FINO ALLA NORMALIZZAZIONE PER LA DATA DELL'1 OTTOBRE 1983 - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Con riguardo al personale sanitario a rapporto convenzionale - per il quale il disposto dell'art. 7 dell'accordo nazionale reso esecutivo con d.P.R. 13 agosto 1981 (e quindi introdotto nell'ordinamento giuridico con efficacia generale sì che la sua violazione è suscettibile di diretto Sindacato in Sede di legittimità) fissa il numero massimo di scelte del medico di fiducia per ciascun medico iscritto negli elenchi della medicina generale - l'espressa previsione dell'art. 34 dell'accordo suddetto, come modificato dal punto 3 del protocollo integrativo 30 gennaio 1981, secondo cui le due speciali indennità di concorso nelle spese per la produzione del reddito e di copertura del rischio e di avviamento professionale (indennità che si aggiungono all'onorario professionale e compongono quindi il trattamento economico del medico) non spettano per gli assistibili oltre il massimale suddetto, non trova deroga nel primo punto della norma transitoria n. 3 dell'accordo cit., modificato dal punto 2 del suddetto protocollo aggiuntivo, che contempla il graduale rientro dei medici entro il limite del massimale fino alla completa normalizzazione per la data dell'1 ottobre 1983. Pertanto l'eventuale carico di assistibili oltre il limite del massimale non costituisce titolo per conseguire le due indennità suddette, neppure per il tempo in cui tale ulteriore carico è transitoriamente consentito dalla gradualità delle operazioni di detto rientro, indipendentemente dall'associazione o meno ad altro medico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Contr. Coll. 13/08/1981 num. 7, Contr. Coll. 13/08/1981 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)