Sez. U, Sentenza n. 5358 del 11/05/1993 (Rv. 482298 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici | Asilo infantile "Calvi Carabelli" di Gaggiano - Istituzione di assistenza e beneficenza - Natura già pubblicistica - Privatistica ex sentenza n. 396 del 1988 della Corte Costituzionale - Controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario - Posteriorità, rispetto alla controversia, del decreto di riconoscimento della natura privatistica e della previsione di un termine per optare tra i diversi trattamenti pensionistici - Irrilevanza.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici
La controversia relativa al rapporto di lavoro di un dipendente dell' Asilo Infantile "Calvi Carabelli" di Gaggiano è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che a tale ente, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, deve riconoscersi - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale di detta norma) - personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.C.M. del 16 febbraio 1990 e della legge della Regione Lombardia 27 marzo 1990 n. 21 (artt. 1 e 4), siccome svolgente in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa (giusta l'indicazione fattane al n. 138 dell'elenco di cui al D.P.C.M. 1 dicembre 1978); mentre, ai fini dell'esclusione della giurisdizione ordinaria (in favore di quella del giudice amministrativo), non può assegnarsi rilievo alla posteriorità, rispetto all'instaurazione della controversia, del decreto (privo di natura costitutiva) della Giunta della Regione Lombardia del 16 luglio 1991 n. 11356 (di riconoscimento della natura privata dell'istituzione predetta), pubblicato nel bollettino regionale n. 41 del 7 ottobre 1991, o alla circostanza che, ai sensi della norma (di carattere previdenziale) dell'art. 4, secondo comma, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 1989 n. 389, sia previsto, per i dipendenti delle ex I.P.A.B., un termine per optare tra il mantenimento del regime pensionistico e di fine rapporto stabilito per i dipendenti degli enti locali e quello che loro compete come dipendenti di enti privati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 4, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 21 art. 1, Legge Reg. Lombardia 27/03/1990 num. 21 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)