Sez. U, Sentenza n. 812 del 22/11/1999 (Rv. 531362 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE | Casa del Sacro Cuore di Gesù di Foggia - Natura di ente pubblico o privato - Individuazione - Natura di ente privato - Fondamento - Applicazione dei criteri del d.p.c.m. 16/2/1990 - Assoggettamento a controllo del CORECO - Irrilevanza - Esistenza di versamenti all'I.N.A.D.E.L. e alla C.P.D.E.L. - Irrilevanza - Conseguenze sulle controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti - Giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - IN GENERE
In base ai criteri indicati dal d.p.c.m. 16 febbraio 1990 (peraltro ricognitivi dei principi generali dell'ordinamento, emergenti, in materia di I.P.A.B. regionali ed infraregionali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988) ed in particolare alla stregua del criterio indicato dalla lettera b) di detto decreto, cioè quello che fa leva sull'avere l'ente il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati, deve riconoscersi, all'esito dell'esame del suo statuto, che la Casa del Sacro Cuore di Gesù di Foggia ha natura di ente privato, poiché trasse origine da un atto unilaterale di liberalità del privato fondatore, è amministrato da un consiglio i cui componenti sono di nomina privata (rimessa ad enti ecclesiastici) per una quota significativa, ed inoltre trae i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento, costituite dalle rendite del patrimonio sorto per effetto dell'originaria liberalità del fondatore e da successive omologhe acquisizioni, dalle rette versate per l'ospitalità (che solo se deliberate dal consiglio di amministrazione nei confronti di pubbliche amministrazioni necessitano dell'approvazione prefettizia), nonché da una parte dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati e infine dalla beneficenza. La presenza di tali elementi statutari (la cui valenza risulta confermata dall'esame dei bilanci acquisiti agli atti) rende del tutto irrilevante, sia l'assoggettamento del detto ente al controllo del CORECO (posto che si tratta di circostanza che non impedisce l'autonoma espressione della volontà degli organi deliberanti dell'ente nel perseguire le finalità statutarie), sia la circostanza del versamento di contributi previdenziali all'I.n.a.d.e.l. ed alla C.p.d.e.l., in quanto, ai sensi dell'art. 4 comma secondo del D.L. n. 338 del 1989, come modificato dalla legge di conversione n. 389 del 1989 è prevista - per i dipendenti delle ex I.P.A.B. - la possibilità di optare tra il mantenimento del regime pensionistico e di fine rapporto stabilito per i dipendenti degli enti locali e quello che loro compete come dipendenti di enti privati (in base a tali principi le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro su una controversia promossa da un dipendente del suddetto ente per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro e dell'illegittimità del licenziamento intimatogli).
Riferimenti normativi: Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 14, DPCM 16/02/1990 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 4 com. 2, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)