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Sez. 1, Sentenza n. 1156 del 26/05/1967 (Rv. 327585 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI ESTIMAZIONE - IMPUGNAZIONE DI MERA LEGITTIMITA - LIMITI - NUOVE DEDUZIONI - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327585-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - CONTROVERSIE DI ESTIMAZIONE - IMPUGNAZIONE DI MERA LEGITTIMITA - LIMITI - NUOVE DEDUZIONI - PRECLUSIONE.*

Il ricorso al giudice ordinario, previsto dall'art. 29, comma terzo del R.d. 7 agosto 1936, n.1639, per grave ed evidente errore di apprezzamento, ovvero per Mancanza o insufficienza di calcolo nella Determinazione del valore del bene oggetto dell'imposizione, costituisce una impugnazione di mera legittimita, che ha per oggetto l'esistenza e la congruita della motivazione in ordine alla valutazione effettuata dalle commissioni tributarie. Non e, quindi, soggetto a Sindacato il contenuto della valutazione, concernente una questione di estimazione semplice, sottratta alla potesta giurisdizionale dell'autorita giudiziaria ordinaria. E il controllo di legittimita sull'Obbligo di motivazione da parte delle commissioni, in ordine alle questioni sollevate e dibattute, comprese quelle che le commissioni si sono poste e dovevano porsi d'ufficio, non consente di ampliare il tema del dibattito e introdurre nuove deduzioni prima non formulate dalle parti.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)