Sez. 1, Sentenza n. 3568 del 26/10/1968 (Rv. 336765 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO -AZIONE DINANZI ALL'AGO- LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE DI ESTIMAZIONE- IMPUGNAZIONE DI MERA LEGITTIMITA - EFFETTI - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI PROVVEDERE AL GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO -AZIONE DINANZI ALL'AGO- LIMITI DELLA GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE DI ESTIMAZIONE- IMPUGNAZIONE DI MERA LEGITTIMITA - EFFETTI - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI PROVVEDERE AL GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il controllo demandato al giudice ordinario nel giudizio di valutazione reso dalla commissione provinciale non si estende al merito, ma si esplica nel piu ristretto ambito di una cognizione di legittimita, dando luogo ad un giudizio di gravame limitato al rescindente, per l'eventuale annullamento della decisione amministrativa che si appalesi gravemente erronea all'apprezzamento e manchevole nel calcolo. Il giudice, pertanto, il quale accerti l'invalidita della decisione della commissione tributaria, non ha il potere di procedere egli stesso alla risoluzione dei temi che avevano costituito l'oggetto del giudizio di merito della pronuncia impugnata, vale a dire all'apprezzamento del calcolo dei valori, apprestando alla decisione la motivazione mancante, ma deve limitarsi ad annullare la decisione stessa. (V. N. 1156-67, mass. N. 327585).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)