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Sez. L, Sentenza n. 4785 del 25/07/1986 (Rv. 447484 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - GRATIFICA NATALIZIA - DISCIPLINA COLLETTIVA - ESCLUSIONE DELL'INCIDENZA DI INDENNITÀ AVENTI CARATTERE ECCEZIONALE O LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447484-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ - GRATIFICA NATALIZIA - DISCIPLINA COLLETTIVA - ESCLUSIONE DELL'INCIDENZA DI INDENNITÀ AVENTI CARATTERE ECCEZIONALE O LEGITTIMITÀ.*

La base di calcolo della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, trattandosi di istituto di derivazione e disciplina esclusivamente contrattuali, è legittimamente determinata da detta disciplina, sicché (in Mancanza di espressa previsione della medesima) nessun'altra indennità avente carattere eccezionale o correlata ad una particolare prestazione accessoria o straordinaria, o corrispettiva di determinati titoli (quali le ferie o le festività), può essere inserita nella base di computo fissata dalla norma contrattuale che regola detta indennità e ne determina la misura. Questo principio trova applicazione anche per il compenso per riposi invernali, che, in quanto istituto pur esso di natura contrattuale, va del pari determinato senza tener conto del compenso per lavoro straordinario. (V 5849/85, mass n 443035; (V 4148/82, mass n 422123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)