Sez. L, Sentenza n. 1754 del 18/02/1995 (Rv. 490511 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Diritto degli autoferrotranvieri nei confronti dell'INPS - Termine annuale di prescrizione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
L'indennità di malattia pretesa dagli autoferrotranvieri nei confronti dell'INPS soggiace al termine prescrizionale di un anno non ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943 n. 138 - che, riguardando le prestazioni a carico del soppresso INAM, è inapplicabile alla prestazione anzidetta, che prima dell'INPS era erogata da un'organizzazione mutualistica (Cassa di soccorso degli autoferrotranvieri) non assorbita dall'INAM - ma ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., in virtù del rinvio operato (in ipotesi di mancanza di specifiche norme regolanti le assicurazioni sociali) dall'art. 1886 cod. civ., dovendo tale rinvio considerarsi riferito a tutte le norme delle assicurazioni private e non solo a quelle contenute nel capo ventesimo del titolo terzo del libro quarto dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)