diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7004 del 21/06/1995 (Rv. 492973 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA | Indennità di malattia dovuta dall'I.N.P.S. agli autoferrotranvieri - Prescrizione annuale del relativo diritto ex art. 6 legge n. 138 del 1943 - Applicabilità - Sopravvenienza dell'art. 74 legge n. 833 del 1978 - Influenza - Esclusione - Precedente erogazione della prestazione da parte delle Casse di soccorso ex R.D. n. 148 del 1931 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492973-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA

L'indennità di malattia dovuta dall'I.N.P.S. a lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti ferrovie in concessione e servizi di trasporto assimilati (cosiddetti autoferrotranvieri) è soggetta - anche nel caso in cui l'azione riguardi la determinazione dell'indennità in una misura maggiore e il pagamento della differenza - alla prescrizione annuale prevista dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138, da cui la materia è disciplinata anche a seguito del passaggio all'I.N.P.S. dell'erogazione delle prestazioni economiche per malattia, disposta dall'art. 74 della legge n. 833 del 1978. Nè a diverse conclusioni può pervenirsi in considerazione del precedente svolgimento di attività, a favore di detto personale, da parte delle casse di soccorso previste dal R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, sia perché la disposizione sulla prescrizione fa riferimento alla natura delle prestazioni, a prescindere del soggetto erogatore, sia perché in realtà le casse di soccorso non erano autonomi soggetti di diritto, ma organi interni dell'I.N.A.M..

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 13 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)