Sez. 3, Sentenza n. 2213 del 23/10/1965 (Rv. 314174 - 01)
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DIFFERIMENTO - ONERI DEL VENDITORE.*
VENDITA - CONSEGNA - DELLA COSA - DIFFERIMENTO - ONERI DEL VENDITORE.*
Il venditore ha l'Onere di provare di avere pattuita coll'acquirente la consegna differita del bene oggetto della compravendita o la circostanza di avergli reso noto il suo possesso precario o la sua detenzione da parte di altri.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1476
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)