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Sez. 2, Sentenza n. 4080 del 12/12/1975 (Rv. 378386 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROLUNGATA DISPONIBILITA DELLA COSA NEL VENDITORE - SIGNIFICATO NEUTRO - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA O LEGITTIMA DETENZIONE DELLA COSA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEVOLUTO AL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1975-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378386-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - IN GENERE - PROLUNGATA DISPONIBILITA DELLA COSA NEL VENDITORE - SIGNIFICATO NEUTRO - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA O LEGITTIMA DETENZIONE DELLA COSA - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO DEVOLUTO AL GIUDICE DEL MERITO.*

Quando per l'esecuzione dell'obbligazione di consegna (art 1476, n 1, cod civ) non risultino pattuiti tempi e modi obbligatori, ne essi siano desumibili dalla natura e dalla peculiarita oggettiva del contratto, il semplice permanere della materiale disponibilita della cosa nel venditore presenta un significato neutro, non sufficiente a far ritenere inadempiuta l'obbligazione suddetta, potendo essere espressione - oltre che di intenzionale Esercizio di animus possidendi, in contrasto con l'Obbligo tipico del venditore - anche di semplice detenzione della cosa nel nome del compratore, legittimata dalla stipulazione di altro negozio tra venditore e compratore (es locazione, deposito eccetera), ovvero potendo rappresentare l'effetto di una pattuizione successiva alla vendita, di differimento della consegna per ragioni attinenti al contratto principale (esempio per garanzia del venditore, nell'ipotesi di parallelo differimento del pagamento del prezzo). E devoluta al giudice del merito l'indagine sul significato che in concreto deve essere riconosciuto alla mancata acquisizione della disponibilita surriferita, nel contesto degli interessi e comportamenti rispettivi delle parti. (V 3543/71, mass nn 355205 e 355206; 27/68, mass n 330825; (V 2213/65, mass n 314174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)