Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 22/05/1974 (Rv. 369629 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - VIZI - RILEVANZA - LIMITI - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA DEI PARTECIPANTI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONE - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE - VIZI - RILEVANZA - LIMITI - INVALIDITA DELLA DELIBERAZIONE - ESCLUSIONE.*
La comunicazione della delibera assembleare di una comunione e atto preordinato a dare notizia agli assenti del contenuto della delibera stessa, ai fini della decorrenza del termine per impugnarla (art 1109, ultimo comma cod civ), ma e del tutto estranea al procedimento formativo della volonta collegiale. I suoi eventuali vizi, pertanto, possono avere Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, ma non per derivarne l'invalidita della delibera. (V 1375'66, mass n 322730).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)