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Sez. 3, Sentenza n. 3120 del 27/06/1989 (Rv. 463240 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI NEL FONDO DELL'AFFITTUARIO GIÀ CONDANNATO AL RILASCIO DEL FONDO STESSO IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO - DEVOLUZIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*
Stato
decisa il 1989-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463240-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI NEL FONDO DELL'AFFITTUARIO GIÀ CONDANNATO AL RILASCIO DEL FONDO STESSO IN UN PRECEDENTE GIUDIZIO - DEVOLUZIONE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE.*

Poiché, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (mantenuto fermo dall'art. 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203), rientrano nella Competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative all'affitto dei fondi rustici - involgano esse l'interpretazione e l'applicazione di leggi speciali su tale tipo di affitto o delle norme relative al medesimo istituto contenute nel codice civile - sussiste la Competenza del giudice specializzato agrario quando sia proposta Azione dall'affittuario, già condannato al rilascio del fondo in un precedente giudizio, per ottenere dal concedente la corresponsione delle indennità per miglioramenti apportati al fondo affittato e per il pagamento delle spese relative ai frutti pendenti. (Conf 711/86, mass n 444272; (Conf 4814/81, mass n 415522).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)