diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 711 del 05/02/1986 (Rv. 444272 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE I MIGLIORAMENTI ED IL DIRITTO DELLA RITENZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444272-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MIGLIORAMENTI - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - CONTROVERSIA CONCERNENTE I MIGLIORAMENTI ED IL DIRITTO DELLA RITENZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - SUSSISTENZA.*

Appartengono alla Competenza della Sezione specializzata agraria la controversia concernente i miglioramenti eseguiti nel fondo dall'affittuario e quella, ad essa necessariamente connessa, con cui l'affittuario medesimo intende far valere il diritto alla ritenzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, fino al soddisfacimento del relativo credito. (V 4814/81, mass n 415522; (V 1815/76, mass n 380600).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 15 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)