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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28627 del 13/10/2023 (Rv. 669319 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese processuali - Procedimento sommario di cognizione - Liquidazione del compenso per la fase istruttoria - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669319-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di spese processuali, la trattazione del giudizio di primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. (ratione temporis vigente), non esclude la liquidazione dell'onorario al difensore per la fase istruttoria, anche in caso di eventuale mancato svolgimento di attività di istruzione in senso stretto (di per sé comunque non incompatibile con il rito), poiché il d.m. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, tale che l'importo rimane in ogni caso riferibile solo alla diversa fase della trattazione.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)