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Sez. 3, Ordinanza n. 24349 del 02/09/2025 (Rv. 676302-02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Spese processuali - D.m. n. 55 del 2014 - Processo d'appello - Liquidazione del compenso per la "fase istruttoria e/o di trattazione" - Necessità - Mancato svolgimento di attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676302-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di spese processuali, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitario per la "fase istruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo al processo d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzione probatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui allude la stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attività previste in detta norma.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)