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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 669 del 12/01/2017 (Rv. 643151 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Aggiudicazione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del giudice.
Stato
decisa il 2017-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643151-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108 l.fall. (anche nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza peraltro che la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)