Sez. 1 - , Sentenza n. 11352 del 12/06/2020 (Rv. 657900 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE | Concordato preventivo - Procedimento per la vendita immobiliare - Presentazione di un’offerta in aumento dopo l’aggiudicazione - Sospensione della vendita - Necessità - Esclusione - Presupposti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE
Nell'ambito della procedura di concordato preventivo la presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione e prima del decreto di trasferimento, pur rappresentando un significativo parametro di valutazione, non può integrare, di per sé, un elemento sufficiente a giustificare la sospensione della vendita, a meno che l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia desumibile anche da altri elementi.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108 com. 3, Legge Falliment. art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)