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Sez. 5, Sentenza n. 2979 del 01/03/2002 (Rv. 552688 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi conseguenti alla "mora debendi" - Deducibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di rivalutazione monetaria, interessi e spese giudiziali conseguenti a causa di lavoro.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552688-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa ai fini dell'I.R.P.E.F., non sono deducibili i costi conseguenti alla "mora debendi" del contribuente nei confronti di terzi (nella specie, spese di giudizio, nonché rivalutazione monetaria ed interessi corrisposti a lavoratori dipendenti in esito a controversia di lavoro), atteso che l'art. 75, quinto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce, ai fini della deducibilità dei costi, il requisito dell'inerenza "ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito", mentre la "mora debendi" non costituisce un costo da cui derivi un ricavo.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)