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Sez. 5, Sentenza n. 12330 del 08/10/2001 (Rv. 549549 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Esistenza di una regolare contabilità - Effetti - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di riconosce l'esistenza di costi o la loro inerenza - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549549-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'esistenza di una regolare contabilità impedisce soltanto il ricorso ad accertamento sintetico (art. 39 del d.P.R. n. 600/73), ma non impone all'amministrazione finanziaria di riconoscere l'esistenza di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, atteso che l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti della inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe all'amministrazione finanziaria, ma al contribuente che invoca la deducibilità.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)