Sez. L, Sentenza n. 16079 del 25/10/2003 (Rv. 567685 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di pensioni - Divieto di integrazioni plurime - Diritto all'integrazione al minimo della seconda pensione e diritto alla cristallizzazione - Diversità - Conseguenze - Distinte domande amministrative - Necessità. .
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In ipotesi di cumulo di pensioni, a seguito del divieto di integrazioni plurime e della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale del medesimo, di cui alla sentenza n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale, l'integrazione al minimo e la cosiddetta cristallizzazione hanno contenuto e finalità diversi, in quanto la prima mira ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la seconda tende a rendere graduale la perdita dell'integrazione al minimo della seconda pensione. Pertanto, la proposizione della domanda amministrativa di integrazione al minimo di una seconda pensione, fruita in cumulo con altra del pari integrata, non contiene necessariamente la richiesta amministrativa della cosiddetta cristallizzazione, cosicché l'avvenuta richiesta dell'integrazione non esime l'assicurato, che ritenga di aver diritto anche alla cristallizzazione, in base agli specifici presupposti di legge, dall'onere di farlo valere, separatamente, nella sede amministrativa, prima della domanda giudiziale, che risulta altrimenti improponibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)