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Sez. L, Sentenza n. 4463 del 08/04/2000 (Rv. 535461 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO | Proposizione della domanda amministrativa - Condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria - Configurabilità - Difetto - Conseguenze - Proposizione di domanda amministrativa diretta a prestazione diversa da quella richiesta in sede giudiziaria - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535461-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO

La domanda amministrativa di prestazione previdenziale prevista dall'art. 7 legge n. 533 del 1973, da non confondere con l'atto introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all'art. 443 cod. proc. civ., costituisce condizione di ammissibilità (non di sola procedibilità) della domanda giudiziaria ed il suo difetto deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria. (Nella specie, era stata proposta in sede amministrativa domanda di cristallizzazione e, in sede giudiziaria, domanda di riliquidazione della pensione di riversibilità; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la domanda amministrativa presentata per la prima prestazione potesse valere anche per la prestazione richiesta in sede giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)