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Sez. U, Sentenza n. 19496 del 16/07/2008 (Rv. 604390 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) - Dipendenti - Iscrizione all'albo speciale degli avvocati - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604390-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) rientra tra gli enti pubblici per i cui dipendenti l'art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede, consentendone l'iscrizione in un elenco speciale annesso all'albo professionale, una deroga al principio della incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con la qualità di dipendente, atteso che dalla disciplina normativa dell'attività svolta dall'INPGI risulta la natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte, analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza, restando irrilevanti la natura privata dell'ente e del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)